{"id":288388,"date":"2026-07-17T15:36:35","date_gmt":"2026-07-17T15:36:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pro-jet.it\/realestate\/?p=288388"},"modified":"2026-07-17T15:36:35","modified_gmt":"2026-07-17T15:36:35","slug":"immobili-donazione-legge-182-2025","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pro-jet.it\/realestate\/2026\/07\/17\/immobili-donazione-legge-182-2025\/","title":{"rendered":"Vendere o acquistare un immobile donato: cosa cambia con la Legge 182\/2025"},"content":{"rendered":"<p data-start=\"108\" data-end=\"258\">La provenienza da donazione torna a essere una caratteristica da esaminare, non necessariamente un ostacolo capace di compromettere una compravendita.<\/p>\n<p>Per molti anni, la provenienza da donazione ha rappresentato uno degli elementi pi\u00f9 delicati nella vendita di un immobile.<\/p>\n<p>Una casa ricevuta dai genitori o da altri familiari poteva essere perfettamente regolare sotto il profilo urbanistico e catastale, trovarsi in buone condizioni e avere un valore coerente con il mercato. Nonostante questo, la sola presenza di una donazione nella sua storia rendeva spesso pi\u00f9 prudente l\u2019acquirente e pi\u00f9 complessa l\u2019istruttoria necessaria per ottenere un mutuo.<\/p>\n<p>Il problema non consisteva nella donazione in s\u00e9, che rimaneva un atto valido, ma nelle conseguenze che avrebbero potuto manifestarsi dopo la morte del donante. Qualora un legittimario avesse dimostrato che la donazione aveva leso la quota di eredit\u00e0 riservatagli dalla legge, il precedente sistema gli consentiva, a determinate condizioni, di chiedere la restituzione dell\u2019immobile anche a chi lo aveva acquistato dal donatario.<\/p>\n<p>La Legge 2 dicembre 2025, n. 182, entrata in vigore il 18 dicembre 2025, ha modificato profondamente questo meccanismo. L\u2019intervento ha rafforzato la stabilit\u00e0 degli acquisti e delle garanzie ipotecarie, riducendo uno dei principali ostacoli alla circolazione degli immobili di provenienza donativa.<\/p>\n<p>La novit\u00e0 \u00e8 molto importante, ma deve essere spiegata senza trasformarla in una promessa assoluta. La riforma non cancella i diritti dei legittimari, non rende superflue le verifiche notarili e non produce gli stessi effetti in ogni situazione. Per comprendere realmente cosa sia cambiato bisogna distinguere tra un immobile ancora appartenente al donatario e un immobile che il donatario abbia gi\u00e0 trasferito a un altro soggetto.<\/p>\n<h3>Perch\u00e9 un immobile donato poteva essere difficile da vendere<\/h3>\n<p>La legge italiana riserva una parte dell\u2019eredit\u00e0 ad alcuni familiari del defunto, definiti legittimari. Rientrano in questa categoria il coniuge, i figli e, quando mancano figli, gli ascendenti nei casi previsti dal Codice civile.<\/p>\n<p>Il titolare di un patrimonio pu\u00f2 disporre dei propri beni durante la vita, anche attraverso una donazione. Dopo la sua morte, tuttavia, occorre verificare se le donazioni e le disposizioni testamentarie abbiano rispettato le quote riservate ai legittimari.<\/p>\n<p>Quando la quota spettante a uno di essi risulta lesa, il legittimario pu\u00f2 esercitare l\u2019azione di riduzione. Questa azione serve a rendere inefficaci, nella misura necessaria, le disposizioni che hanno superato la parte del patrimonio della quale il defunto poteva liberamente disporre.<\/p>\n<p>Prima della riforma, se il donatario aveva gi\u00e0 venduto l\u2019immobile e il suo patrimonio non era sufficiente a reintegrare la quota lesa, il legittimario poteva rivolgersi anche ai successivi acquirenti e chiedere la restituzione del bene, nel rispetto delle condizioni e dei termini previsti dalla legge.<\/p>\n<p>Chi comprava non aveva partecipato alla donazione e poteva essere del tutto estraneo ai rapporti familiari del donante. Ciononostante, l\u2019immobile poteva essere coinvolto in una controversia successoria apertasi anche molti anni dopo l\u2019acquisto.<\/p>\n<p>Il rischio non si manifestava in ogni compravendita, ma la sua sola possibilit\u00e0 era sufficiente a incidere sul mercato. Alcuni acquirenti rinunciavano, le banche richiedevano ulteriori garanzie, le pratiche di mutuo diventavano pi\u00f9 complesse e, in diversi casi, si ricorreva a polizze assicurative o ad altre soluzioni predisposte per limitare il rischio.<\/p>\n<h3>Cosa ha modificato la Legge 182\/2025<\/h3>\n<p>L\u2019articolo 44 della Legge 182\/2025 ha modificato gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del Codice civile.<\/p>\n<p>Il passaggio centrale riguarda il nuovo articolo 563. La norma stabilisce che la riduzione della donazione non pregiudica i terzi ai quali il donatario abbia alienato gli immobili donati, salvo il caso regolato dall\u2019articolo 2652, primo comma, numero 1, relativo alla trascrizione della domanda giudiziale.<\/p>\n<p>In termini concreti, il legittimario leso conserva il diritto alla reintegrazione della propria quota, ma non pu\u00f2 normalmente recuperare l\u2019immobile da chi lo abbia acquistato e abbia trascritto il proprio titolo prima della domanda giudiziale di riduzione.<\/p>\n<p>La tutela del legittimario si trasferisce quindi, nei confronti del terzo acquirente, dal bene al patrimonio del donatario. Quest\u2019ultimo \u00e8 tenuto a corrispondere una compensazione in denaro nei limiti necessari a reintegrare la quota riservata.<\/p>\n<p>La riforma interrompe cos\u00ec il tradizionale diritto di seguito che rendeva possibile coinvolgere il successivo proprietario nelle conseguenze della donazione. Il Consiglio Nazionale del Notariato definisce questo passaggio come il superamento della tutela reale nei confronti dei terzi acquirenti a titolo oneroso e il suo spostamento verso rimedi prevalentemente economici.<\/p>\n<h3>Cosa cambia per chi acquista l\u2019immobile<\/h3>\n<p>Chi acquista a titolo oneroso un immobile precedentemente donato gode oggi di una tutela molto pi\u00f9 ampia.<\/p>\n<p>Quando l\u2019atto di acquisto viene trascritto prima dell\u2019eventuale domanda di riduzione, il legittimario non pu\u00f2 sottrarre l\u2019immobile all\u2019acquirente per ottenere la reintegrazione della propria quota. La pretesa deve essere rivolta al donatario che ha venduto il bene.<\/p>\n<p>Il compratore non viene quindi chiamato a rispondere con l\u2019immobile di un conflitto successorio sorto tra il donatario e i legittimari del donante.<\/p>\n<p>\u00c8 una modifica sostanziale, perch\u00e9 separa la stabilit\u00e0 della compravendita dalle vicende economiche e familiari che precedono l\u2019acquisto.<\/p>\n<p>Non sarebbe per\u00f2 corretto affermare che qualsiasi compratore sia tutelato \u201cal cento per cento\u201d in ogni circostanza. Il nuovo articolo 563 richiama espressamente l\u2019articolo 2652, primo comma, numero 1, del Codice civile.<\/p>\n<p>Se la domanda giudiziale di riduzione \u00e8 stata trascritta prima dell\u2019acquisto, chi compra successivamente non pu\u00f2 ignorare l\u2019esistenza della controversia e non beneficia della protezione riconosciuta a chi abbia trascritto il proprio titolo in precedenza.<\/p>\n<p>Questa situazione dovrebbe normalmente emergere dalle visure eseguite dal notaio. Resta comunque decisivo verificare l\u2019ordine cronologico delle formalit\u00e0 presenti nei registri immobiliari.<\/p>\n<h3>Il legittimario perde la propria tutela?<\/h3>\n<p>La riforma non elimina l\u2019azione di riduzione e non priva i legittimari della quota che la legge riserva loro.<\/p>\n<p>Cambia, invece, il modo in cui questa tutela pu\u00f2 essere attuata quando il bene sia gi\u00e0 stato trasferito dal donatario.<\/p>\n<p>Se l\u2019immobile \u00e8 stato venduto a un terzo, il donatario deve compensare in denaro i legittimari nei limiti necessari alla reintegrazione della quota riservata. Il terzo che ha acquistato a titolo oneroso rimane estraneo alla pretesa restitutoria, salvo il caso in cui il suo acquisto sia successivo alla trascrizione della domanda di riduzione.<\/p>\n<p>Se il donatario \u00e8 insolvente e ha trasferito il bene gratuitamente a un altro soggetto, la legge prevede una responsabilit\u00e0 dell\u2019avente causa a titolo gratuito. Quest\u2019ultimo pu\u00f2 essere tenuto a compensare in denaro il legittimario, ma soltanto entro il valore del vantaggio ricevuto.<\/p>\n<p>La posizione di chi compra pagando un prezzo \u00e8 quindi diversa da quella di chi riceve gratuitamente il bene o il relativo vantaggio.<\/p>\n<p>La protezione della normale compravendita \u00e8 particolarmente forte. Non viene per\u00f2 cancellata la responsabilit\u00e0 economica di chi abbia beneficiato gratuitamente dell\u2019operazione quando il donatario non sia in grado di adempiere.<\/p>\n<h3>Cosa accade se l\u2019immobile \u00e8 ancora intestato al donatario<\/h3>\n<p>Questo \u00e8 uno dei punti che richiedono maggiore precisione.<\/p>\n<p>La riforma ha eliminato l\u2019azione di restituzione nei confronti del successivo acquirente a titolo oneroso, ma non ha cancellato la possibilit\u00e0 di ottenere la restituzione dell\u2019immobile quando il bene si trovi ancora nel patrimonio del donatario.<\/p>\n<p>In questa situazione il legittimario, dopo l\u2019accoglimento dell\u2019azione di riduzione e ricorrendone i presupposti, pu\u00f2 ancora ottenere il bene in natura dal donatario.<\/p>\n<p>La tutela non \u00e8 quindi sempre ed esclusivamente monetaria. Diventa prevalentemente economica nei rapporti con chi abbia acquistato il bene dal donatario, mentre la restituzione pu\u00f2 sopravvivere nei confronti del donatario stesso.<\/p>\n<p>Questa distinzione evita una semplificazione frequente ma inesatta: la riforma non ha abolito in assoluto ogni restituzione degli immobili donati. Ha eliminato il tradizionale effetto restitutorio contro i terzi acquirenti, proteggendo la successiva circolazione del bene.<\/p>\n<h3>Cosa cambia per ipoteche e finanziamenti<\/h3>\n<p>Il nuovo articolo 561 del Codice civile stabilisce che i pesi e le ipoteche costituiti dal donatario sull\u2019immobile rimangono efficaci anche quando il bene venga restituito al legittimario, purch\u00e9 siano stati iscritti prima della trascrizione dell\u2019eventuale domanda di riduzione.<\/p>\n<p>Nel sistema precedente, la restituzione poteva liberare il bene dai gravami imposti dal donatario. Con la riforma viene meno questo effetto, spesso definito purgativo.<\/p>\n<p>Il legittimario pu\u00f2 ancora ottenere il bene dal donatario, ma lo riceve con i pesi e le ipoteche validamente costituiti. Per compensare il minor valore dell\u2019immobile, il donatario deve corrispondere al legittimario una somma di denaro nei limiti necessari alla reintegrazione della quota riservata.<\/p>\n<p>La garanzia iscritta dalla banca conserva quindi efficacia quando l\u2019iscrizione \u00e8 anteriore alla trascrizione dell\u2019eventuale domanda giudiziale di riduzione. Anche sotto questo profilo, l\u2019ordine temporale delle formalit\u00e0 presenti nei registri immobiliari rimane decisivo. Questo aspetto rende pi\u00f9 stabile la posizione del finanziatore e contribuisce a migliorare la bancabilit\u00e0 degli immobili provenienti da donazione.<\/p>\n<p>La legge \u00e8 stata approvata anche con l\u2019obiettivo dichiarato di agevolare l\u2019accesso al credito e la costituzione di garanzie sugli immobili donati.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 non significa che il mutuo venga concesso automaticamente. La banca continua a valutare la capacit\u00e0 reddituale del richiedente, il valore dell\u2019immobile, la conformit\u00e0 tecnica, le formalit\u00e0 presenti nei registri e le proprie politiche creditizie.<\/p>\n<p>La riforma rimuove per\u00f2 uno dei principali rischi giuridici che in passato rendevano molte banche pi\u00f9 caute di fronte a una provenienza donativa.<\/p>\n<h3>Una donazione precedente al 18 dicembre 2025 rientra nella riforma?<\/h3>\n<p>La data dell\u2019atto di donazione non \u00e8 il principale criterio utilizzato dalla disciplina transitoria.<\/p>\n<p>Il criterio determinante \u00e8 la data di apertura della successione, che coincide con il momento della morte del donante.<\/p>\n<p>Quando il donante \u00e8 morto dal 18 dicembre 2025 in poi, si applica il nuovo regime anche se la donazione era stata stipulata molti anni prima.<\/p>\n<p>Una casa donata nel 2010, per esempio, rientra nella nuova disciplina se il donante \u00e8 morto dopo l\u2019entrata in vigore della Legge 182\/2025. La semplice anteriorit\u00e0 della donazione non mantiene in vita il precedente sistema.<\/p>\n<p>Questo chiarimento \u00e8 particolarmente importante, perch\u00e9 parlare genericamente di \u201cvecchie donazioni\u201d pu\u00f2 condurre a conclusioni sbagliate. Una donazione risalente pu\u00f2 essere pienamente soggetta alle nuove regole quando la successione si sia aperta dopo il 18 dicembre 2025.<\/p>\n<h3>Il regime transitorio concluso il 18 giugno 2026<\/h3>\n<p>Il termine del 18 giugno 2026 ha riguardato le successioni gi\u00e0 aperte prima del 18 dicembre 2025, non tutte le donazioni stipulate prima di quella data.<\/p>\n<p>Per queste successioni, il legislatore ha concesso ai legittimari un periodo di sei mesi per conservare l\u2019applicazione del precedente sistema.<\/p>\n<p>Il vecchio regime continua a operare nel caso concreto quando, entro il 18 giugno 2026, sia stata notificata e trascritta una domanda di riduzione oppure sia stato notificato e trascritto, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione.<\/p>\n<p>La legge fa inoltre salvi gli effetti degli atti di opposizione gi\u00e0 notificati e trascritti secondo il precedente articolo 563 del Codice civile.<\/p>\n<p>Quando tali formalit\u00e0 sono state eseguite entro il termine, il procedimento pu\u00f2 proseguire secondo le vecchie regole anche oltre il 18 giugno 2026.<\/p>\n<p>Quando, invece, entro il semestre non \u00e8 stata notificata e trascritta n\u00e9 la domanda di riduzione n\u00e9 l\u2019opposizione, il nuovo regime si applica anche alle successioni aperte prima del 18 dicembre 2025.<\/p>\n<p>Non \u00e8 quindi corretto affermare che ogni donazione anteriore alla riforma sia diventata automaticamente e indistintamente inattaccabile il 18 giugno 2026. Bisogna verificare la data della morte del donante e l\u2019eventuale presenza di domande o opposizioni tempestivamente trascritte.<\/p>\n<h3>Quattro situazioni che possono presentarsi nella pratica<\/h3>\n<p>Quando il donante \u00e8 ancora in vita, la successione non si \u00e8 ancora aperta. La futura successione sar\u00e0 regolata dalla nuova disciplina e la data della donazione, anche se anteriore al 18 dicembre 2025, non determina da sola l\u2019applicazione delle vecchie regole.<\/p>\n<p>Quando il donante \u00e8 morto dal 18 dicembre 2025 in poi, si applica il nuovo regime. Il terzo acquirente a titolo oneroso \u00e8 protetto dall\u2019azione restitutoria, salvo che il suo titolo venga trascritto dopo una domanda di riduzione gi\u00e0 trascritta.<\/p>\n<p>Quando il donante \u00e8 morto prima del 18 dicembre 2025 e nessuna domanda o opposizione \u00e8 stata notificata e trascritta entro il 18 giugno 2026, il nuovo sistema si estende anche a quella successione.<\/p>\n<p>Quando il donante \u00e8 morto prima del 18 dicembre 2025 e una domanda di riduzione o un\u2019opposizione \u00e8 stata regolarmente notificata e trascritta entro il 18 giugno 2026, la specifica vicenda continua a essere disciplinata secondo il regime precedente.<\/p>\n<p>Questi esempi mostrano perch\u00e9 non sia sufficiente leggere la data dell\u2019atto di donazione. La valutazione richiede la ricostruzione dell\u2019intera sequenza giuridica e delle formalit\u00e0 trascritte.<\/p>\n<h3>Un immobile donato pu\u00f2 essere venduto senza penalizzazioni?<\/h3>\n<p>La provenienza donativa non dovrebbe pi\u00f9 essere considerata, da sola, una ragione sufficiente per svalutare automaticamente un immobile.<\/p>\n<p>La riforma ha ridotto sensibilmente il rischio giuridico che in passato poteva limitare il numero degli acquirenti e ostacolare l\u2019erogazione del mutuo. Questo consente di proporre molti immobili donati con maggiore serenit\u00e0 e con condizioni pi\u00f9 vicine a quelle delle normali compravendite.<\/p>\n<p>Il valore di mercato continua per\u00f2 a dipendere dalla posizione, dalla superficie, dallo stato dell\u2019edificio, dall\u2019efficienza energetica, dalla regolarit\u00e0 urbanistica e catastale, dalla domanda presente nella zona e dalla qualit\u00e0 complessiva dell\u2019immobile.<\/p>\n<p>La nuova legge non corregge eventuali difformit\u00e0 edilizie, non cancella ipoteche gi\u00e0 esistenti, non risolve problemi catastali e non sostituisce le verifiche necessarie per accertare la continuit\u00e0 delle trascrizioni.<\/p>\n<p>Rimane inoltre un possibile problema di percezione. Molti acquirenti associano ancora la donazione alle difficolt\u00e0 del precedente sistema. Una vendita ben preparata deve quindi documentare la situazione e spiegare in modo comprensibile quali rischi siano stati superati e quali controlli rimangano necessari.<\/p>\n<h3>Le verifiche da eseguire prima della vendita<\/h3>\n<p>Prima di mettere sul mercato un immobile donato \u00e8 opportuno recuperare l\u2019atto di donazione e ricostruire le successive vicende del bene.<\/p>\n<p>Bisogna verificare se il donante sia ancora in vita oppure, in caso contrario, quando si sia aperta la successione. Se la morte \u00e8 avvenuta prima del 18 dicembre 2025, occorre accertare l\u2019eventuale presenza di una domanda di riduzione o di un\u2019opposizione notificata e trascritta entro il termine transitorio.<\/p>\n<p>Le visure ipotecarie devono essere aggiornate e devono consentire di individuare domande giudiziali, ipoteche, pignoramenti, sequestri, vincoli e ulteriori formalit\u00e0 che possano incidere sulla compravendita.<\/p>\n<p>A queste verifiche si aggiungono quelle richieste per qualsiasi immobile: conformit\u00e0 urbanistica, corrispondenza catastale, titoli edilizi, situazione condominiale, attestato di prestazione energetica e presenza di eventuali diritti di terzi.<\/p>\n<p>Quando la situazione presenta elementi particolari, la valutazione deve essere coordinata con il notaio e, se necessario, con un professionista legale.<\/p>\n<h3>Perch\u00e9 conviene preparare la documentazione prima della trattativa<\/h3>\n<p>La provenienza donativa non dovrebbe emergere per la prima volta durante l\u2019istruttoria bancaria o pochi giorni prima del rogito.<\/p>\n<p>Se la documentazione viene raccolta soltanto dopo l\u2019accettazione della proposta, una richiesta della banca o un rilievo del notaio possono rallentare l\u2019operazione. L\u2019acquirente pu\u00f2 diventare pi\u00f9 diffidente e i termini indicati nel preliminare possono risultare difficili da rispettare.<\/p>\n<p>Una verifica preventiva consente invece di chiarire la disciplina applicabile, controllare le trascrizioni, predisporre i documenti e presentare l\u2019immobile senza lasciare irrisolti i dubbi principali.<\/p>\n<p>La trasparenza non indebolisce la vendita. Quando \u00e8 accompagnata da una ricostruzione corretta, riduce l\u2019incertezza e permette all\u2019acquirente di valutare il bene sulla base della normativa effettivamente vigente, non di informazioni ormai superate.<\/p>\n<h3>Cosa dovrebbe controllare chi acquista<\/h3>\n<p>L\u2019acquirente dovrebbe comunicare fin dall\u2019inizio al proprio notaio che l\u2019immobile proviene da una donazione.<\/p>\n<p>Il controllo deve riguardare l\u2019atto originario, la data di apertura dell\u2019eventuale successione e l\u2019ordine delle trascrizioni. Una particolare attenzione deve essere riservata alla presenza di domande di riduzione gi\u00e0 trascritte, perch\u00e9 la protezione del terzo dipende anche dalla priorit\u00e0 temporale tra la domanda giudiziale e l\u2019atto di acquisto.<\/p>\n<p>Devono inoltre essere esaminate le condizioni eventualmente inserite nella proposta e nel contratto preliminare, soprattutto quando l\u2019acquisto \u00e8 subordinato all\u2019ottenimento di un mutuo.<\/p>\n<p>La riforma consente di affrontare la provenienza donativa con maggiore sicurezza, ma non giustifica l\u2019acquisto senza le normali verifiche notarili, tecniche e finanziarie.<\/p>\n<h3>Una riforma che amplia il mercato degli immobili donati<\/h3>\n<p>La Legge 182\/2025 ha modificato il punto di equilibrio tra la tutela dei legittimari e l\u2019esigenza di garantire stabilit\u00e0 alle compravendite.<\/p>\n<p>Il legittimario conserva il diritto alla reintegrazione della propria quota. Quando per\u00f2 il donatario abbia gi\u00e0 trasferito l\u2019immobile, la sua tutela si rivolge principalmente al patrimonio del donatario e non al bene acquistato dal terzo.<\/p>\n<p>Le garanzie costituite dal donatario rimangono efficaci, rafforzando la posizione delle banche e degli altri creditori. Il terzo acquirente a titolo oneroso non \u00e8 pi\u00f9 esposto alla tradizionale azione di restituzione, purch\u00e9 il suo acquisto preceda la trascrizione della domanda di riduzione.<\/p>\n<p>Questa nuova impostazione pu\u00f2 riportare sul mercato immobili che per anni sono stati considerati difficili da finanziare o da vendere.<\/p>\n<p>La provenienza da donazione rimane un dato da conoscere e documentare, ma non rappresenta pi\u00f9, nelle situazioni regolate dalla nuova disciplina, l\u2019ostacolo che era in passato.<\/p>\n<h3>Il metodo di PRO-JET Real Estate<\/h3>\n<p>La vendita di un immobile di provenienza donativa richiede oggi meno timori, ma non meno attenzione.<\/p>\n<p>PRO-JET Real Estate analizza la documentazione disponibile, ricostruisce gli elementi che possono influire sulla commerciabilit\u00e0 del bene e coordina, secondo le rispettive competenze, il confronto con il notaio, il tecnico e gli altri professionisti coinvolti.<\/p>\n<p>L\u2019obiettivo \u00e8 comprendere prima della pubblicazione dell\u2019annuncio quale disciplina si applichi, quali documenti debbano essere recuperati e quali informazioni debbano essere fornite agli acquirenti e alle banche.<\/p>\n<p>Una normativa pi\u00f9 favorevole produce pienamente i propri effetti soltanto quando viene inserita in una compravendita preparata con metodo.<\/p>\n<p>La donazione non deve essere nascosta n\u00e9 descritta come un problema ormai inesistente. Deve essere letta alla luce delle nuove regole, verificata nei registri immobiliari e presentata con precisione.<\/p>\n<p>\u00c8 questo passaggio, dalla semplice disponibilit\u00e0 dell\u2019immobile alla preparazione completa della vendita, che permette di ridurre le incertezze e valorizzare correttamente il bene sul mercato.<\/p>\n<h3>Fonti normative ufficiali<\/h3>\n<p><strong>Legge 2 dicembre 2025, n. 182 \u2013 testo completo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2025\/12\/03\/25G00190\/sg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2025\/12\/03\/25G00190\/sg<\/a><\/p>\n<p><strong>Articolo 44 della Legge 182\/2025 \u2013 modifiche alla disciplina delle donazioni e regime transitorio<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/atto\/serie_generale\/caricaArticolo?art.codiceRedazionale=25G00190&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=2025-12-03&amp;art.flagTipoArticolo=0&amp;art.idArticolo=44&amp;art.idGruppo=5&amp;art.idSottoArticolo=1&amp;art.idSottoArticolo1=10&amp;art.progressivo=0&amp;art.versione=1\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/atto\/serie_generale\/caricaArticolo?art.codiceRedazionale=25G00190&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=2025-12-03&amp;art.flagTipoArticolo=0&amp;art.idArticolo=44&amp;art.idGruppo=5&amp;art.idSottoArticolo=1&amp;art.idSottoArticolo1=10&amp;art.progressivo=0&amp;art.versione=1<\/a><\/p>\n<p><strong>Codice civile vigente \u2013 portale ufficiale Normattiva<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/atto\/caricaDettaglioAtto?atto.codiceRedazionale=042U0262&amp;atto.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.normattiva.it\/atto\/caricaDettaglioAtto?atto.codiceRedazionale=042U0262&amp;atto.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04<\/a><\/p>\n<p><strong>Codice civile \u2013 portale della Gazzetta Ufficiale<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/dettaglio\/codici\/codiceCivile\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/dettaglio\/codici\/codiceCivile<\/a><\/p>\n<p><strong>Articolo 561 del Codice civile \u2013 restituzione degli immobili<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/atto\/serie_generale\/caricaArticolo?art.codiceRedazionale=042U0262&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&amp;art.flagTipoArticolo=2&amp;art.idArticolo=561&amp;art.idGruppo=69&amp;art.idSottoArticolo=1&amp;art.idSottoArticolo1=10&amp;art.progressivo=0&amp;art.versione=3\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/atto\/serie_generale\/caricaArticolo?art.codiceRedazionale=042U0262&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&amp;art.flagTipoArticolo=2&amp;art.idArticolo=561&amp;art.idGruppo=69&amp;art.idSottoArticolo=1&amp;art.idSottoArticolo1=10&amp;art.progressivo=0&amp;art.versione=3<\/a><\/p>\n<p><strong>Articolo 2652 del Codice civile \u2013 trascrizione delle domande giudiziali<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/atto\/serie_generale\/caricaArticolo?art.codiceRedazionale=042U0262&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&amp;art.flagTipoArticolo=2&amp;art.idArticolo=2652&amp;art.idGruppo=360&amp;art.idSottoArticolo=1&amp;art.idSottoArticolo1=10&amp;art.progressivo=0&amp;art.versione=5\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/atto\/serie_generale\/caricaArticolo?art.codiceRedazionale=042U0262&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&amp;art.flagTipoArticolo=2&amp;art.idArticolo=2652&amp;art.idGruppo=360&amp;art.idSottoArticolo=1&amp;art.idSottoArticolo1=10&amp;art.progressivo=0&amp;art.versione=5<\/a><\/p>\n<p>Gli articoli 562, 563 e 2690 nel testo risultante dalla riforma sono riportati anche nelle note ufficiali all\u2019articolo 44 della Legge 182\/2025, collegato sopra.<\/p>\n<h3>Fonti interpretative del Consiglio Nazionale del Notariato<\/h3>\n<p><strong>Studio n. 06-2026\/C \u2013 Profili sistematici, disciplina transitoria ed effetti della riforma introdotta dall\u2019articolo 44 della Legge 182\/2025<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.notariato.it\/it\/ufficio_studi\/studio-n-06-2026-c-profili-sistematici-disciplina-transitoria-ed-effetti-della-riforma-introdotta-dallart-44-della-l-182-2025\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.notariato.it\/it\/ufficio_studi\/studio-n-06-2026-c-profili-sistematici-disciplina-transitoria-ed-effetti-della-riforma-introdotta-dallart-44-della-l-182-2025\/<\/a><\/p>\n<p><strong>PDF integrale dello Studio n. 06-2026\/C<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.notariato.it\/wp-content\/uploads\/Studio6-2026Cgi.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.notariato.it\/wp-content\/uploads\/Studio6-2026Cgi.pdf<\/a><\/p>\n<p><strong>Comunicato del Consiglio Nazionale del Notariato sull\u2019approvazione della riforma<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.notariato.it\/it\/news\/donazioni-approvata-la-riforma-promossa-dal-notariato\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.notariato.it\/it\/news\/donazioni-approvata-la-riforma-promossa-dal-notariato\/<\/a><\/p>\n<p><em>Il presente articolo ha finalit\u00e0 informative e illustra gli effetti generali della normativa. La disciplina applicabile a una specifica compravendita deve essere verificata dal notaio incaricato sulla base degli atti, della data di apertura della successione e delle formalit\u00e0 presenti nei registri immobiliari.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Legge 182\/2025 ha modificato la disciplina degli immobili provenienti da donazione, rafforzando la tutela degli acquirenti e la stabilit\u00e0 delle garanzie ipotecarie. 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